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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 29 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Delle copie degli estratti e dei certificati

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del codice civile.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal codice di procedura civile.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati o conservati: 1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro

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Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia

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, rilascia le copie.

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È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

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Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal

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Il notaro dovrà apporre infine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese

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Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro

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applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

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, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

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Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie

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Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge

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Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli

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dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

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persone, contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

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Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far

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Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi

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permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

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atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli

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copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

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Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi

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tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e

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criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

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